LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-04-2003
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Indice:
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L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO |
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Titolo V
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Eliminazione barriere architettoniche
1. Al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
degli edifici privati, l'Assessore regionale per gli enti locali è
autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per
consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti
portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di
inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2003, la spesa di 500 migliaia di euro.
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